prima del 18.07.2014  era quanto meno difficile, se non addirittura impossibile, trovarsi di fronte ad impianti esonerati dall’obbligo di assistenza bagnanti

Nel 2014 è stata emanata dalla giunta della Regione Liguria una delibera che è passata inosservata anche tra gli ‘addetti ai lavori’. Cosa piuttosto anomala per diverse ragioni. Ma andiamo con ordine.

Senza dilungarsi inutilmente sulla normativa del settore nei decenni passati, partiamo dalla DGR 7/2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 27 marzo 2013, che si sostituiva alle precedenti deliberazioni regionali.
Intitolato “Approvazione linee di indirizzo per la gestione delle piscine“, il documento approvato spaziava in molti ambiti del ‘mondo piscina’, partendo dalle classificazioni e proseguendo con i requisiti igienici, le dotazioni di personale, i controlli, le sostanze per il trattamento, la gestione ed il funzionamento, affrontando i diversi punti anche sotto il profilo tecnico.

Per l’argomento che si vorrebbe trattare in questo articolo, focalizzeremo l’attenzione su alcuni di questi.
Iniziamo dalla base (art.2), ovvero dalla classificazione delle diverse piscine, fatta secondo la loro destinazione. Una prima divisione è quindi fatta in tre gruppi: A – Piscine destinate ad un’utenza pubblica; B – Piscine come pertinenze di edifici amministrati e quindi destinati ad un’utenza principalmente privata; C – Piscine ad usi speciali.All’interno del gruppo B veniva ulteriormente operata una suddivisione in due sottogruppi: B1 – piscine condominiali con più di 4 unità abitative; B2 – Piscine condominiali con un numero di unità abitative uguale o minore di 4.

Saltiamo in avanti di alcuni articoli, sino ad arrivare al 5.3, intitolato “Assistente Bagnanti“. Questo prescriveva l’obbligo di presenza di una persona abilitata alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso, secondo la normativa vigente in materia, durante tutto l’orario di apertura della struttura. Le piscine del gruppo B1 (ovvero quelle pertinenziali a condomini con più di 4 unità abitative) potevano essere sollevate da questo obbligo soltanto se in presenza di alcuni requisiti molto stringenti. Sinteticamente: dimensione vasca inferiore ai 100 mq, altezza dell’acqua inferiore a 1,40 m, presenza di un presidio di primo soccorso a non più di 3km stradali dall’impianto e comunque raggiungibile in massimo 10 minuti anche nelle ore di massimo traffico, o in alternativa la presenza di personale formato al primo soccorso (BLS) all’interno dell’impianto piscina, munito della dotazione di emergenza.

Per riassumere possiamo dire che, prima del 18.07.2014, sulla base di questo decreto era quanto meno difficile, se non addirittura impossibile, trovarsi di fronte ad impianti esonerati dall’obbligo di assistenza bagnanti. Ben diversa è la questione a seguito dell’emanazione del DGR 902 del 2014, intitolato “Linee di indirizzo inerenti agli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione, la vigilanza e la gestione delle piscine”.

Cosa cambia in concreto?

Ripartiamo dalla base, ovvero dalla classificazione delle piscine in base alla destinazione. Invariata la distinzione nei tre gruppi A-B-C, troviamo invece una prima differenza nei sottogruppi del B: nel gruppo B1 vengono compresi gli impianti pertinenziali a condomini formati da non meno di 8 unità immobiliari (e non più 4 come in precedenza), mentre sotto alle 8 unità abitative ricadono nel gruppo B2.

Le deroghe in questo caso vengono raggruppate nell’art. 3.4, e rimangono fondamentalmente invariati i requisiti per l’esonero legati alle caratteristiche fisiche della vasca ed alla presenza di peronale addetto. Il punto di rottura rispetto alla precedente deliberazione si trova però nell’ultima parte, dove si legge: “La deroga alla presenza dell’assistente ai bagnanti è prevista inoltre per: [..] le piscine di categoria B gruppo B1“.

In altre parole, con questo articolo la Regione Liguria sancisce in modo chiaro, ed in totale controtendenza rispetto ad un periodo storico come quello attuale, nel quale le norme sulla sicurezza si presentano sempre più stringenti ad ogni loro revisione, sancisce, dicevamo, l’esonero dall’obbligo della presenza del bagnino per tutte le piscine condominiali.

Come già detto in apertura, il nuovo regolamento sembra essere passato perlopiù inosservato, mentre per i suoi effetti avrebbe certamente meritato maggior attenzione. Molte sono le riflessioni che, amministratori condominiali da una parte e proprietari dall’altra, potrebbero arrivare ad elaborare: è davvero opportuno che un impianto come la piscina, che presenta oggettivi rischi per la sicurezza, venga lasciato privo di sorveglianza? Per quale ragione un complesso con decine di appartamenti dovrebbe essere per il legislatore meno bisognoso di tutela rispetto ad un piccolo residence o ad un bed and breakfast, per i quali invece l’obbligo permane? In caso di incidente all’interno di una piscina condominiale, chi viene chiamato a risponderne in assenza del bagnino?

Spetterà alla giurisprudenza, come purtroppo spesso accade, aiutarci a far chiarezza.

 

FP