Cassazione 12 giugno 2018, n. 15262 sesta sezione civile

I Giudici di Piazza Cavour colgono l’occasione per ribadire i principi giurisprudenziali in tema di supercondominio che viene identificato quale insieme di singoli edifici che abbiano materialmente in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 1117 c.c. e collegati da un vincolo di accessorietà necessaria. Ciascun condomino ha dunque la titolarità pro-quota su tali parti comuni, con il corrispondente obbligo di corrispondere gli oneri condominiali per la manutenzione.

La S.C. precisa inoltre che laddove esiste un supercondominio, devono esistere due tabelle millesimali: la prima riguarda i millesimi supercondominiali e stabilisce la ripartizione della spesa tra i singoli condomini per la conservazione e il godimento delle parti comuni a tutti gli edifici; la seconda tabella è, invece, quella normale interna ad ogni edificio. Inoltre ai sensi dell’art. 1129 c.c., nel caso in cui al supercondominio partecipino oltre 8 edifici, occorre la nomina dell’amministratore. Ugualmente, per ogni singolo edificio composto da oltre 8 partecipanti, sarà necessaria la nomina del corrispondente amministratore.

Fonte: Centro Studi Nazionale ANACI